Tre casi diversi, tre regole diverse
Sotto l'etichetta "voce AI" ci sono cose molto diverse fra loro, e la regola cambia.
1. La voce clonata di una persona reale. Si parte dalla registrazione di un attore, un doppiatore o un testimonial e si genera una voce che è la sua. È il caso più delicato: tocca l'identità della persona.
2. La voce sintetica non riconducibile a nessuno. Generata da un modello, senza somiglianza con una persona esistente. Resta l'obbligo di trasparenza sul contenuto, ma non c'è un'identità da tutelare.
3. La voce lavorata con l'AI. Un doppiaggio reale ripulito, sincronizzato o adattato in un'altra lingua mantenendo il timbro dell'interprete. Qui la prestazione è umana, ma è stata trasformata: conta quanto.
Il primo passo, in produzione, è sapere in quale dei tre casi ci si trova. Su questo si decide tutto il resto.
Cosa dice la legge penale
La Legge 132/2025 ha introdotto nel codice penale l'art. 612-quater, rubricato «Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale». Punisce chi
«cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità».
La pena è la reclusione da uno a cinque anni. Il reato è procedibile a querela della persona offesa; si procede d'ufficio quando il fatto è connesso ad altro delitto procedibile d'ufficio, o quando è commesso contro una persona incapace per età o infermità, o contro una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.
Tre cose da notare:
- riguarda espressamente le voci, non solo i volti;
- conta la diffusione, non la generazione: il problema nasce quando il contenuto esce;
- serve che il contenuto sia idoneo a ingannare sulla sua genuinità.
Cosa deve esserci nei contratti
Per le produzioni che accedono al tax credit, le linee guida del Ministero della Cultura su IA generativa non chiedono una dichiarazione da allegare: chiedono clausole nei contratti con autori, interpreti ed esecutori. Gli artisti devono poter
«non assentire allo sfruttamento della propria immagine o prestazione professionale, o parti di esse, da parte di sistemi di IAG».
Inoltre non è consentito addestrare modelli di IA generativa per creare repliche digitali senza consenso esplicito; quando il consenso c'è, il compenso deve corrispondere a quello previsto per la prestazione personale. Immagine, voce e testo dell'artista non possono essere ceduti a terzi che operano nel settore dell'IA generativa.
E un punto che vale la pena rileggere due volte: l'uso di side-letter che modifichino le pattuizioni originarie comporta l'inammissibilità al credito d'imposta. Non una riduzione: l'esclusione.
Cosa deve sapere il pubblico
Dal 2 agosto 2026 si applica l'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Una voce generata o manipolata che assomiglia a quella di una persona reale e appare autentica rientra nella definizione di deepfake, e va dichiarata con un'etichetta percepibile senza strumenti tecnici.
Per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o fittizie il regime è attenuato: basta rivelare l'esistenza del contenuto generato «in modo adeguato, senza ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera». Per la pubblicità il regime attenuato non vale.
Un consenso firmato non è ancora una prova
Il modulo firmato dice che la persona ha acconsentito. Non dice a cosa. E in un contenzioso la differenza è tutta lì.
Un consenso utile specifica:
- quale materiale può essere usato: quali registrazioni, di quale sessione;
- per quale uso: questa campagna, questo titolo, o anche futuri; solo adattamento linguistico, o anche generazione di frasi nuove;
- per quanto tempo e su quali territori e piattaforme;
- se è ammesso l'addestramento di un modello, e con quale compenso;
- se il consenso è revocabile, e con quali effetti su ciò che è già uscito.
Accanto al consenso serve la traccia di cosa è stato effettivamente fatto: quale strumento, su quale materiale, in quale fase, chi ha approvato la versione finale. Perché la domanda che arriva mesi dopo non è "avevate il consenso", è "quello che avete pubblicato rientrava in quel consenso?".
Cosa si muove adesso
Il 18 settembre 2026 è stata presentata alla Camera la proposta di legge C. 3114, che riguarda immagine, identità personale, voce e prestazione artistica di interpreti ed esecutori, oltre alla riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati con l'AI. È all'inizio dell'iter e il testo non è ancora pubblicato, quindi non si sa cosa prevederà. La direzione, però, è la stessa: consenso e tracciabilità.
Il consenso è metà del lavoro. L'altra metà è dimostrare cosa ci avete fatto. Il Dossier di Tracciabilità Creativa raccoglie consensi, strumenti, versioni e approvazioni di ogni produzione ed è co-firmato dai nostri partner legali.
Approfondimenti
- Volti e voci reali modificati con l'AI: l'art. 612-quater c.p.
- Proposta di legge C. 3114: voce, immagine e riconoscibilità dei contenuti AI
- [AI generativa e tax credit MiC: cosa deve esserci nei contratti](/ai-tax-credit-mic-contratti-artisti)
- Obbligo di trasparenza AI Act per produzioni audiovisive
- Il DTC - Dossier di Tracciabilità Creativa

