Cosa è stato presentato
Il 18 settembre 2026 i deputati Federico Mollicone, Enzo Amich e Marina Marchetto Aliprandi hanno presentato alla Camera la proposta di legge C. 3114. Il titolo è:
«Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni concernenti la protezione del diritto all'immagine e all'identità personale nonché del diritto all'utilizzo della voce e della prestazione artistica degli artisti interpreti ed esecutori e la riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di intelligenza artificiale».
Dal titolo si ricavano tre direzioni:
- Immagine e identità personale: la tutela della persona di fronte a contenuti che la riproducono.
- Voce e prestazione artistica: i diritti di attori, doppiatori, cantanti e musicisti sull'uso della propria voce e della propria interpretazione.
- Riconoscibilità dei contenuti AI: come rendere identificabile ciò che è stato prodotto o modificato con l'intelligenza artificiale.
L'intervento passa dalla legge sul diritto d'autore (L. 633/1941), la stessa già modificata dalla Legge 132/2025.
A che punto è
La proposta è all'inizio del percorso parlamentare: sul sito della Camera risulta da assegnare a una commissione. Il testo degli articoli, alla data di pubblicazione di questo articolo, non è ancora consultabile.
Questo significa che oggi non si può dire quali obblighi introdurrà, per chi, con quali tempi o con quali sanzioni. Chi lo afferma sta anticipando un testo che non c'è. Aggiorneremo questo articolo quando il testo sarà pubblicato.
Cosa vale già oggi
Una produzione che usa voci, volti o interpretazioni con l'AI non deve aspettare la C. 3114 per avere regole da rispettare.
Consenso per volti e voci reali. La Legge 132/2025 ha introdotto nel codice penale l'art. 612-quater, che punisce la diffusione senza consenso di immagini, video o voci falsificati o alterati con l'intelligenza artificiale.
Contratti con artisti e tax credit. Le linee guida del Ministero della Cultura su IA generativa e tax credit chiedono che i contratti consentano agli artisti di «non assentire allo sfruttamento della propria immagine o prestazione professionale, o parti di esse, da parte di sistemi di IAG». Non è ammesso addestrare modelli per creare repliche digitali senza consenso esplicito.
Trasparenza dei contenuti. Dal 2 agosto 2026 si applica l'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act): i deepfake vanno dichiarati, con un regime attenuato per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o fittizie.
Diritto d'autore. Dal 10 ottobre 2025 la legge italiana protegge le opere create con l'ausilio dell'AI, purché siano il risultato del lavoro intellettuale dell'autore.
Cosa conviene fare adesso
La direzione è chiara: consenso, tracciabilità, riconoscibilità. Qualunque sarà il testo finale, conviene già oggi:
- raccogliere e conservare il consenso scritto di chi presta voce, volto o interpretazione, con l'indicazione degli usi AI previsti;
- documentare dove l'AI è intervenuta su voci e immagini, in quale fase e con quale strumento;
- tenere traccia di cosa è stato generato, cosa modificato e chi ha approvato la versione finale.
È la documentazione che serve oggi per l'art. 50 e per il tax credit, e che servirà domani per qualunque nuova regola.
Le regole cambiano, i documenti restano. Il Dossier di Tracciabilità Creativa raccoglie consensi, strumenti e decisioni di ogni produzione ed è co-firmato dai nostri partner legali.
Approfondimenti
- Volti e voci reali modificati con l'AI: l'art. 612-quater c.p.
- Opere realizzate con l'AI e diritto d'autore: cosa dice la legge italiana
- [AI generativa e tax credit MiC: cosa deve esserci nei contratti](/ai-tax-credit-mic-contratti-artisti)
- Obbligo di trasparenza AI Act per produzioni audiovisive: cosa devi fare
- Il DTC — Dossier di Tracciabilità Creativa

