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Glossario

I termini della tracciabilità dell'AI nei contenuti

Definizioni operative dei termini che tornano più spesso negli obblighi di trasparenza e nelle richieste di documentazione.

DTC
Dossier di Tracciabilità Creativa. Documento che ricostruisce il processo di lavorazione di un contenuto audiovisivo: quali strumenti di AI sono stati usati, su quali materiali, con quali decisioni umane e in che ordine. Non certifica che un contenuto sia conforme: attesta cosa è accaduto durante la produzione, in forma verificabile e co-firmata da un partner legale. Serve quando un distributore, un committente o un'amministrazione chiede di dimostrare il contributo umano.
provider
Nel Regolamento (UE) 2024/1689, chi sviluppa un sistema di AI — o lo fa sviluppare — e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio. Gli obblighi di marcatura tecnica dei contenuti sintetici in formato leggibile meccanicamente ricadono su di lui (art. 50, par. 2). Per una produzione audiovisiva, il provider è tipicamente il fornitore del tool generativo.
deployer
Chi usa un sistema di AI sotto la propria autorità nell'ambito di un'attività professionale (Regolamento (UE) 2024/1689). Una casa di produzione che genera immagini o voci con l'AI è deployer. È il ruolo che porta con sé l'obbligo di dichiarare la natura artificiale dei deepfake (art. 50, par. 4). Uno stesso soggetto può essere sia provider sia deployer: in quel caso entrambi gli obblighi si applicano cumulativamente.
contenuto sintetico
Contenuto audio, immagine, video o testuale generato o manipolato da un sistema di intelligenza artificiale. La qualifica non dipende dalla percentuale di AI impiegata ma dal fatto che il sistema abbia generato o modificato il materiale in modo non marginale.
regime attenuato
Trattamento previsto per i contenuti che fanno parte di un'analoga opera o programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi (Regolamento (UE) 2024/1689, art. 50, par. 4). L'obbligo non sparisce: si limita a rivelare l'esistenza dei contenuti generati o manipolati «in modo adeguato, senza ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera». Le linee guida della Commissione C(2026) 5054 final (par. 122) precisano che i contenuti di natura esclusivamente commerciale non rientrano in questo regime. La pubblicità non rientra; il branded content va valutato caso per caso.
deepfake
Immagine o contenuto audio o video generato o manipolato dall'AI che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona (Regolamento (UE) 2024/1689, art. 3, punto 60). La struttura è bipartita: somiglianza a qualcosa di reale, e falsa apparenza di autenticità. Non riguarda solo i volti: anche un luogo reale, un oggetto o un evento reale ricostruito in modo credibile può rientrare nella definizione. Un personaggio interamente inventato senza riferimento a soggetti reali non rientra.
watermarking
Tecnica di marcatura che inserisce nel contenuto un segnale — visibile o invisibile, nel file o nei metadati — che ne attesta l'origine artificiale. È una delle modalità con cui il provider assolve l'obbligo di rendere i contenuti sintetici rilevabili in formato leggibile da una macchina (art. 50, par. 2, Reg. (UE) 2024/1689). Non sostituisce la dichiarazione percepibile che deve rendere il deployer.
C2PA
Coalition for Content Provenance and Authenticity. Standard tecnico che allega al file una catena di metadati firmati crittograficamente su come il contenuto è stato prodotto e modificato. Documenta cosa ha fatto lo strumento. Non documenta chi ha deciso cosa, né perché: per quello serve una ricostruzione del processo umano.
Tax credit cinema (MiC)
Credito d'imposta per le imprese di produzione audiovisiva gestito dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura. In materia di IA generativa, le linee guida ministeriali non impongono una dichiarazione sull'uso dell'AI ma intervengono sui contratti con autori, interpreti ed esecutori: facoltà di non acconsentire allo sfruttamento della propria opera o prestazione da parte di sistemi di IAG, divieto di addestrare modelli per repliche digitali senza consenso esplicito, divieto di cessione a terzi di immagine, voce e testo. L'uso di side-letter che modifichino le pattuizioni originarie comporta l'inammissibilità al credito.
Legge 132/2025
Legge italiana del 23 settembre 2025 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Introduce nel codice penale l'art. 612-quater, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagioni un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati con AI e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Il reato è punibile a querela della persona offesa; si procede d'ufficio se il fatto è connesso con un altro reato procedibile d'ufficio, o se è commesso nei confronti di persona incapace o di una pubblica autorità nell'esercizio delle sue funzioni. La stessa legge introduce all'art. 61 c.p. il n. 11-undecies, che prevede l'uso dell'AI come circostanza aggravante comune applicabile a qualsiasi reato. Il regime è distinto da quello dell'art. 50 AI Act: il 612-quater richiede il danno ingiusto e l'assenza di consenso; l'art. 50 si applica anche in assenza di danno e anche con il consenso del soggetto ritratto, perché è un obbligo informativo verso il pubblico. I due regimi possono concorrere.

Vedi anche: il DTC e il blog.

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