Glossario
I termini della tracciabilità dell'AI nei contenuti
Definizioni operative dei termini che tornano più spesso negli obblighi di trasparenza e nelle richieste di documentazione.
- DTC
- Dossier di Tracciabilità Creativa. Documento che ricostruisce il processo di lavorazione di un contenuto audiovisivo: quali strumenti di AI sono stati usati, su quali materiali, con quali decisioni umane e in che ordine. Non certifica che un contenuto sia conforme: attesta cosa è accaduto durante la produzione, in forma verificabile e co-firmata da un partner legale. Serve quando un distributore, un committente o un'amministrazione chiede di dimostrare il contributo umano.
- provider
- Nel Regolamento (UE) 2024/1689, chi sviluppa un sistema di AI — o lo fa sviluppare — e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio. Gli obblighi di marcatura tecnica dei contenuti sintetici in formato leggibile meccanicamente ricadono su di lui (art. 50, par. 2). Per una produzione audiovisiva, il provider è tipicamente il fornitore del tool generativo.
- deployer
- Chi usa un sistema di AI sotto la propria autorità nell'ambito di un'attività professionale (Regolamento (UE) 2024/1689). Una casa di produzione che genera immagini o voci con l'AI è deployer. È il ruolo che porta con sé l'obbligo di dichiarare la natura artificiale dei deepfake (art. 50, par. 4). Uno stesso soggetto può essere sia provider sia deployer: in quel caso entrambi gli obblighi si applicano cumulativamente.
- contenuto sintetico
- Contenuto audio, immagine, video o testuale generato o manipolato da un sistema di intelligenza artificiale. La qualifica non dipende dalla percentuale di AI impiegata ma dal fatto che il sistema abbia generato o modificato il materiale in modo non marginale.
- regime attenuato
- Trattamento previsto per i contenuti che fanno parte di un'analoga opera o programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi (Regolamento (UE) 2024/1689, art. 50, par. 4). L'obbligo non sparisce: si limita a rivelare l'esistenza dei contenuti generati o manipolati «in modo adeguato, senza ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera». Le linee guida della Commissione C(2026) 5054 final (par. 122) precisano che i contenuti di natura esclusivamente commerciale non rientrano in questo regime. La pubblicità non rientra; il branded content va valutato caso per caso.
- deepfake
- Immagine o contenuto audio o video generato o manipolato dall'AI che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona (Regolamento (UE) 2024/1689, art. 3, punto 60). La struttura è bipartita: somiglianza a qualcosa di reale, e falsa apparenza di autenticità. Non riguarda solo i volti: anche un luogo reale, un oggetto o un evento reale ricostruito in modo credibile può rientrare nella definizione. Un personaggio interamente inventato senza riferimento a soggetti reali non rientra.
- watermarking
- Tecnica di marcatura che inserisce nel contenuto un segnale — visibile o invisibile, nel file o nei metadati — che ne attesta l'origine artificiale. È una delle modalità con cui il provider assolve l'obbligo di rendere i contenuti sintetici rilevabili in formato leggibile da una macchina (art. 50, par. 2, Reg. (UE) 2024/1689). Non sostituisce la dichiarazione percepibile che deve rendere il deployer.
- C2PA
- Coalition for Content Provenance and Authenticity. Standard tecnico che allega al file una catena di metadati firmati crittograficamente su come il contenuto è stato prodotto e modificato. Documenta cosa ha fatto lo strumento. Non documenta chi ha deciso cosa, né perché: per quello serve una ricostruzione del processo umano.
- Tax credit cinema (MiC)
- Credito d'imposta per le imprese di produzione audiovisiva gestito dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura. In materia di IA generativa, le linee guida ministeriali non impongono una dichiarazione sull'uso dell'AI ma intervengono sui contratti con autori, interpreti ed esecutori: facoltà di non acconsentire allo sfruttamento della propria opera o prestazione da parte di sistemi di IAG, divieto di addestrare modelli per repliche digitali senza consenso esplicito, divieto di cessione a terzi di immagine, voce e testo. L'uso di side-letter che modifichino le pattuizioni originarie comporta l'inammissibilità al credito.
- Legge 132/2025
- Legge italiana del 23 settembre 2025 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Introduce nel codice penale l'art. 612-quater, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagioni un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati con AI e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Il reato è punibile a querela della persona offesa; si procede d'ufficio se il fatto è connesso con un altro reato procedibile d'ufficio, o se è commesso nei confronti di persona incapace o di una pubblica autorità nell'esercizio delle sue funzioni. La stessa legge introduce all'art. 61 c.p. il n. 11-undecies, che prevede l'uso dell'AI come circostanza aggravante comune applicabile a qualsiasi reato. Il regime è distinto da quello dell'art. 50 AI Act: il 612-quater richiede il danno ingiusto e l'assenza di consenso; l'art. 50 si applica anche in assenza di danno e anche con il consenso del soggetto ritratto, perché è un obbligo informativo verso il pubblico. I due regimi possono concorrere.
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