Il problema, detto semplice
Uno spot esce con una voce generata che somiglia troppo a quella di un attore noto. Un volto di repertorio viene ricostruito e il soggetto ritratto si riconosce. Una scena generata riproduce un marchio, un'opera, una persona che non doveva esserci.
A quel punto arrivano la contestazione e la domanda: chi risponde? La produzione che ha firmato l'opera, lo studio che ha generato il materiale, il fornitore dello strumento, il distributore che l'ha messa in circolazione?
La risposta non è una sola. Dipende da chi ha fatto cosa - e da chi riesce a dimostrarlo.
Cosa è cambiato con il D.Lgs. 160/2026
Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, in vigore dal 30 settembre 2026, attua l'AI Act sul versante della responsabilità. Quattro punti cambiano la posizione di chi produce:
Il danneggiato può chiedere i documenti. Registri del sistema, documentazione sulla gestione dei rischi, informazioni sulla supervisione umana: possono essere acquisiti nel procedimento.
Il nesso causale si presume. Quando il danno deriva dalla violazione di obblighi previsti dall'AI Act, il collegamento tra violazione e danno è presunto, salvo prova contraria. Tradotto: non è più il danneggiato a dover ricostruire la catena tecnica; è chi ha prodotto a dover mostrare che le cose stanno diversamente.
La conformità non è uno scudo. La conformità alle prescrizioni europee, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità.
C'è l'azione diretta verso l'assicuratore, nei limiti delle somme assicurate.
Il quadro completo del decreto è nell'articolo dedicato: D.Lgs. 160/2026: le nuove regole su responsabilità civile e IA.
La filiera: chi è chi
| Ruolo | Chi di solito lo ricopre | Di cosa risponde tipicamente |
|---|---|---|
| Deployer | La produzione, lo studio creativo | Uso del sistema, scelte, supervisione umana, informazione al pubblico |
| Fornitore | Chi sviluppa o personalizza il sistema immesso sul mercato con il proprio marchio | Conformità del sistema, informazioni tecniche |
| Committente | Il brand, il broadcaster | Briefing, approvazioni, materiali forniti |
| Distributore o piattaforma | Chi mette in circolazione l'opera | Condizioni di pubblicazione, etichettatura sulla piattaforma |
Più soggetti possono essere deployer in fasi diverse della stessa lavorazione. È il motivo per cui la ripartizione va scritta: altrimenti si scopre in contenzioso.
Cosa scrivere nei contratti
Chi è deployer, e quando. Fase per fase: generazione, montaggio, consegna, distribuzione.
Obbligo di consegna della documentazione. Il fornitore e il service devono consegnare quello che serve a ricostruire: strumenti, versioni, parametri, log disponibili. Senza questa clausola, il giorno della contestazione quei dati sono di qualcun altro.
Garanzie e manleve. Chi garantisce cosa sui materiali di partenza: diritti, consensi, assenza di dati di terzi non autorizzati.
Approvazioni tracciate. Chi approva la versione finale e in quale forma. Un'approvazione via chat, mesi dopo, vale poco.
Assicurazione. Verificare che le polizze coprano i danni legati all'uso di sistemi di IA. Molte polizze standard non ne parlano, e il silenzio non è una copertura.
Conservazione. Per quanto tempo ciascuno conserva ciò che ha prodotto. Un fornitore che cancella i log dopo trenta giorni è un problema che si scopre tardi.
Cosa deve avere in mano la produzione
- La mappa degli strumenti: cosa è stato usato, in quale fase, su quale materiale.
- I consensi di chi ha prestato volto, voce o interpretazione, con gli usi autorizzati.
- Le decisioni umane: cosa è stato scartato, cosa modificato, chi ha scelto.
- Le approvazioni della versione finale, con data.
- La catena contrattuale completa, con le clausole di ripartizione.
È lo stesso materiale che serve per l'art. 50 dell'AI Act e per il tax credit. Cambia solo il momento in cui lo si tira fuori.
Perché conviene farlo prima
Dopo la presunzione del nesso causale, la posizione di chi produce si difende con i documenti. E i documenti o esistono dal giorno della lavorazione, o non esistono: una ricostruzione fatta a posteriori è un'affermazione, non una prova.
La buona notizia è che non serve molto di più di quello che una produzione già fa. Serve che qualcuno sia responsabile del fatto che venga registrato.
In contenzioso vince chi può mostrare il processo, non chi lo ricorda. Il Dossier di Tracciabilità Creativa raccoglie strumenti, consensi, decisioni e approvazioni di ogni produzione ed è co-firmato dai nostri partner legali.

