Cosa è cambiato
Fino al 2025 la legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) proteggeva "le opere dell'ingegno di carattere creativo", senza dire nulla sull'intelligenza artificiale.
La Legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, all'art. 25 ha modificato l'art. 1. Oggi il testo protegge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione,
«anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore».
Sono due aggiunte, e contano tutte e due. La parola "umano" chiarisce che una macchina non è un autore. La frase finale chiarisce che usare l'AI non esclude la tutela.
Cosa significa in pratica
Un'opera generata interamente dall'AI, senza un contributo creativo umano riconoscibile, resta fuori dalla tutela: manca l'autore.
Un'opera in cui l'AI è uno strumento — come lo sono una macchina da presa, un software di montaggio o un sintetizzatore — è protetta, purché le scelte creative siano di una persona.
In mezzo c'è tutto il lavoro reale di una produzione: sceneggiature riviste con l'AI, storyboard generati e poi selezionati, voci sintetiche dirette da un regista, sequenze generate e poi montate. Qui la legge non dà una soglia. Dà un criterio: il risultato deve venire dal lavoro intellettuale dell'autore.
Il punto che la legge lascia aperto
La norma dice se un'opera è protetta. Non dice come si dimostra che lo è.
Finché nessuno contesta, il problema non si pone. Diventa concreto quando succede qualcosa:
- un terzo copia l'opera e sostiene che, essendo "fatta con l'AI", non è tutelata;
- un distributore, una piattaforma o un committente chiede garanzie sulla titolarità dei diritti;
- un coautore o un fornitore rivendica una parte del lavoro.
In tutti questi casi la domanda è la stessa: quali scelte creative sono state fatte da una persona, e quali dallo strumento? Rispondere a memoria, mesi dopo, è difficile. Rispondere con i documenti della lavorazione è un'altra cosa.
Cosa conviene documentare
- Gli strumenti usati, in quale fase e su quale materiale.
- Gli input umani: soggetto, sceneggiatura, indicazioni di regia, prompt, riferimenti.
- Le scelte: cosa è stato generato, cosa è stato scartato, cosa è stato modificato e da chi.
- Le versioni, con la loro cronologia.
- Le approvazioni: chi ha deciso la versione finale.
Nessuno di questi elementi, da solo, prova la paternità. Messi insieme e raccolti mentre il lavoro si fa, ricostruiscono il processo creativo: è la base su cui si difende una posizione.
E se nell'opera ci sono volti o voci di persone reali?
È un tema diverso, e altrettanto regolato. La stessa Legge 132/2025 ha introdotto nel codice penale l'art. 612-quater, che punisce la diffusione senza consenso di immagini, video o voci falsificati o alterati con l'intelligenza artificiale. Se ne parla in dettaglio nell'articolo dedicato ai volti e alle voci reali.
Documentare mentre si lavora costa meno che ricostruire dopo. Il Dossier di Tracciabilità Creativa raccoglie strumenti, scelte e versioni di ogni produzione ed è co-firmato dai nostri partner legali.
Approfondimenti
- Come tutelare un'opera realizzata con l'intelligenza artificiale
- Il DTC — Dossier di Tracciabilità Creativa
- Volti e voci reali modificati con l'AI: l'art. 612-quater c.p.
- Cos'è il Dossier di Tracciabilità Creativa (DTC) e perché non è una attestazione tradizionale
- Glossario: AI Act, tracciabilità e diritto d'autore

