Dal 30 settembre 2026 chi usa sistemi di intelligenza artificiale in produzione ha una norma in più da conoscere. Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre, introduce regole specifiche su responsabilità civile e penale legate all'uso dell'IA — e cambia concretamente cosa conviene avere già pronto.
La certificazione resta un requisito, non una copertura completa
L'art. 19 del decreto lo dice esplicitamente: la conformità di un sistema IA agli obblighi dell'AI Act, anche quando certificata secondo le procedure europee, non esclude di per sé la responsabilità di chi lo utilizza. È una precisazione importante, perché sposta l'attenzione da "ho il bollino giusto" a "posso dimostrare come ho usato il sistema, fase per fase".
L'onere della prova cambia lato
L'art. 18 introduce una presunzione del nesso di causalità: quando un danno — contrattuale o extracontrattuale — deriva dalla violazione di un obbligo previsto dall'AI Act, il collegamento tra la violazione e il danno si presume, salvo prova contraria a carico di chi ha usato il sistema. In pratica, in un eventuale contenzioso non è più solo il danneggiato a dover dimostrare la responsabilità: è chi ha usato l'IA a dover dimostrare di non essere stato negligente.
Il giudice può chiedere di esibire log e supervisione umana
L'art. 17 riconosce al danneggiato il diritto di chiedere, in giudizio, l'esibizione di registri di log, documentazione sulla gestione dei rischi e informazioni sulla supervisione umana. È un meccanismo di accesso alle prove pensato apposta per il funzionamento interno dei sistemi IA — e funziona solo per chi quella documentazione ce l'ha già, non per chi dovrebbe ricostruirla in fretta dopo aver ricevuto una citazione.
Cosa conviene avere pronto
Messi insieme, questi tre articoli disegnano un unico messaggio: in caso di contestazione, quello che conta è la capacità di ricostruire — con data certa e in modo verificabile da un terzo — quali strumenti sono stati usati, in quale fase, e con quale livello di supervisione umana. È esattamente la documentazione che il Dossier di Tracciabilità Creativa (DTC) raccoglie mentre il progetto è ancora in corso, non mesi dopo.
Il DTC attesta la conformità del processo documentato sulla base delle dichiarazioni del Deployer. Non costituisce garanzia della veridicità intrinseca dei dati né attestazione di conformità a normative non mappate.
Fonti
- D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 — Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15/9/2026
- Le 7 novità del D.Lgs. 160/2026 — Paradigma
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Domande frequenti
La certificazione AI Act mi protegge comunque in caso di causa? Solo in parte. L'art. 19 del D.Lgs. 160/2026 chiarisce che la conformità certificata non esclude di per sé la responsabilità: conta anche la capacità di dimostrare come il sistema è stato usato e sorvegliato nel tempo.
Cosa può chiedere il giudice in un contenzioso da danno IA? L'art. 17 permette al danneggiato di chiedere l'esibizione di log, documentazione sulla gestione dei rischi e informazioni sulla supervisione umana. Chi non li ha pronti rischia che il giudice ammetta i fatti allegati dalla controparte.
Chi deve dimostrare il nesso causale in caso di danno da IA? Con l'art. 18, se il danno deriva dalla violazione di un obbligo AI Act, il nesso causale si presume: tocca al convenuto, non al danneggiato, fornire la prova contraria.

