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Guida operativa

AI Act per case di produzione: la checklist operativa

Sette punti per mettere ordine nell'uso dell'AI in una casa di produzione, dalla mappa degli strumenti alla conservazione delle prove. In ordine di urgenza, perché l'obbligo è già in vigore.

TL;DR

  • L'obbligo è in vigore dal 2 agosto 2026: serve poter dimostrare, non poter promettere.
  • Il primo passo è mappare dove l'AI entra nei vostri flussi: quasi sempre è più di quanto si ricordi.
  • Ogni giudizio — è deepfake? è opera creativa? l'intervento è sostanziale? — va documentato, non solo preso.

1. Mappare dove l'AI entra davvero

Prima di ogni valutazione giuridica serve un inventario: quali strumenti, in quali reparti, su quali materiali. Include gli usi che nessuno considera 'AI' — upscaling, riduzione del rumore, separazione delle tracce audio, sottotitolazione automatica, ritocco colore assistito.

È il passaggio che quasi tutti saltano, ed è quello che fa emergere le sorprese.

2. Distinguere il vostro ruolo

Siete deployer per gli strumenti che usate: chi impiega un sistema di AI sotto la propria autorità nell'ambito di un'attività professionale.

Potreste essere anche provider se sviluppate o personalizzate sistemi immessi sul mercato con il vostro marchio. Le linee guida della Commissione europea C(2026) 5054 final (par. 15) precisano che chi sviluppa e usa internamente un sistema generativo riveste entrambi i ruoli, e che entrambi gli obblighi si applicano cumulativamente.

3. Classificare i contenuti

Per ogni contenuto generato o manipolato, tre domande in sequenza.

  • È un deepfake? L'art. 3, punto 60 del Regolamento (UE) 2024/1689 lo definisce come contenuto generato o manipolato dall'AI «che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona». Due elementi, entrambi necessari: somiglianza a qualcosa di reale e falsa apparenza di autenticità.
  • Fa parte di un'opera manifestamente artistica, creativa, satirica o fittizia? Se sì, si applica il regime attenuato.
  • È pubblicità? Se sì, il regime attenuato non si applica.

4. Valutare la sostanzialità dell'intervento

L'obbligo di marcatura dell'art. 50, par. 2 «non si applica se i sistemi di IA svolgono una funzione di assistenza per l'editing standard o non modificano in modo sostanziale i dati di input forniti dal deployer o la rispettiva semantica».

Non esiste una lista chiusa di categorie esenti: esiste un criterio, la sostanzialità. Correzioni grammaticali, traduzioni che non alterano il contenuto, aggiustamenti tecnici minori possono rientrare nell'editing standard. Tutto il resto è un giudizio da prendere caso per caso — e da tracciare.

5. Definire come e dove dichiarare

Per i contenuti in regime pieno la dichiarazione va resa con etichette percepibili senza strumenti tecnici: un sovrimpresso, una menzione udibile, un'etichetta sulla piattaforma. Un metadato non è percepibile.

Per i contenuti in regime attenuato l'obbligo «si limit[a] all'obbligo di rivelare l'esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo adeguato, senza ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera» (art. 50, par. 4). Titoli di coda, scheda informativa, nota sulla piattaforma.

Formato, posizione e momento cambiano tra uno spot e un lungometraggio: decideteli prima, non in consegna.

6. Scrivere la ripartizione nei contratti

Produzione, distributore, piattaforma, committente: chi fa cosa, e in quale momento. Più soggetti possono qualificarsi come deployer in fasi diverse della filiera.

Lasciarlo implicito significa scoprirlo in contenzioso, o davanti a un distributore che blocca l'uscita.

7. Conservare le prove

Prompt, versioni, decisioni, approvazioni, con la loro cronologia. È l'unica cosa che, a distanza di mesi, distingue una posizione difendibile da una ricostruzione a memoria.

Le valutazioni dei punti 3 e 4 non sono fatti, sono giudizi. Un giudizio si difende solo se si può mostrare come ci si è arrivati.

Dove approfondire i singoli punti

Per gli aspetti legali e contrattuali: la pagina dedicata al DTC. Per l'obbligo di trasparenza nelle produzioni audiovisive, la guida all'obbligo di dichiarazione. Per la pubblicità, la guida allo spot. Per il tax credit MiC, la guida sulle clausole contrattuali. E il glossario per le definizioni operative.

Cosa dice la norma

«L'obbligo di marcatura di cui al paragrafo 1 non si applica se i sistemi di IA svolgono una funzione di assistenza per l'editing standard o non modificano in modo sostanziale i dati di input forniti dal deployer o la rispettiva semantica.»

Regolamento (UE) 2024/1689, art. 50, par. 2

Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) — testo su EUR-Lex

Domande frequenti

Da dove comincio se non ho documentato niente finora?

Dalla mappatura degli strumenti in uso e dalla produzione in corso. La ricostruzione del passato viene dopo, e vale meno.

Serve una figura dedicata?

Non necessariamente, ma serve che qualcuno sia responsabile del fatto che la tracciatura avvenga. Senza un nome, non avviene.

Basta un documento a fine lavorazione?

Un documento finale che non poggia su tracce contestuali attesta un'affermazione, non un processo.

Vale anche per le coproduzioni internazionali?

Il regolamento si applica ai contenuti immessi sul mercato dell'Unione. La ripartizione tra coproduttori va definita per contratto.

Se sbaglio una valutazione in buona fede, scatta automaticamente una violazione?

Aver documentato il ragionamento è la differenza tra un errore valutativo motivato e un'omissione. Non è una garanzia, ma è la posizione migliore in cui si può stare.

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